Certificazione impianto elettrico
Con il decreto ministeriale 37 del 2008 (dm 37/8), entrato in vigore il 27 marzo, è possibile certificare l'impianto elettrico di casa, del negozio, ufficio o piccola azienda nonostante non si abbia la documentazione specifica. Nei casi in cui chi ha realizzato l'impianto non lasci nessuna certificazione, è infatti possibile sostituire la dichiarazione di conformità per case, industrie, uffici e immobili, in generale costruiti prima del 27/03/2008, con la dichiarazione di rispondenza alle norme (o diri). La diri omologa a tutti gli effetti l’impianto elettrico; il decreto 37/8 introduce inoltre alcune novità di rilievo: 1. estende il campo di applicazione a qualsiasi destinazione d'uso degli edifici (sia privati che pubblici) e alle aree di pertinenza (es.: cortili, aree parcheggio, ecc.); 2. classifica diversamente gli impianti: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili g) impianti di protezione antincendio 3. rende più selettivi i requisiti di qualificazione professionale
4. Richiede di depositare la Dichiarazione di Conformità presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune dove è ubicato l'immobile in cui è installato l'impianto (anziché essere inviata alla Camera di Commercio) 5. maggiora le sanzioni in caso di inosservanza.
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