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Antenna TV in condominio


Una eventuale situazione che potrebbe verificarsi all'interno del condominio e che potrebbe richiedere la convocazione di un'assemblea condominiale per deliberare sul dal farsi e sulla ripartizione delle spese è quella legata all'installazione dell'antenna condominiale o per un singolo appartamento.

L'installazione di un impianto autonomo per la ricezione radiotelevisiva o per accedere ad altri canali informativi, via satellite o via cavo, come nel caso dell'antenna, va realizzata evitando di arrecare eccessivi danni alle unità immobiliari comuni; anche il collegamento dell'antenna fino al punto di diramazione della singola utenza deve seguire tali regole.

Qualora per l'installazione dell'antenna servano delle modifiche alle parti comuni, l'interessato dovrà comunicare all'amministratore gli interventi necessari alla realizzazione dell'impianto autonomo di ricezione.

L'assemblea condominiale può deliberare, in rappresentanza di almeno 667 millesimi, modifiche dell'antenna alternative o vietarne altre; con la stessa maggioranza, può anche subordinare l'esecuzione della modifica a una garanzia per eventuali danni ad opera dell'interessato. I condomini devono invece consentire l'accesso alla proprietà esclusiva se è necessario per l'installazione dell'antenna; in caso di impedimento, può intervenire anche il giudice.

L'installazione di un'antenna centralizzata può invece essere deliberata dall'assemblea con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla stessa (invece di un terzo dei partecipanti al condominio, come avviene attualmente), in rappresentanza di almeno 334 millesimi. L'assemblea dovrà però essere convocata seguendo forme e termini previsti dal secondo comma dell'articolo 1117 – ter del Codice Civile.

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