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Agevolazioni acquisto prima casa


Per ottenere le agevolazione per l'acquisto della prima casa, l'immobile deve possedere i seguenti requisiti:
- non deve appartenere alle categorie di lusso;
- deve essere ubicato nel comune in cui l'acquirente ha la residenza o la propria attività lavorativa, oppure dove lo stesso, entro 18 mesi, stabilirà la propria residenza o inizierà la propria attività lavorativa;
- nel caso in cui l'acquirente si sia trasferito all'estero per lavoro è necessaria l'ubicazione nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano (la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile deve essere resa, a pena di decadenza dalle agevolazioni, nell’atto di acquisto).

È possibile richiedere le agevolazioni per una sola unità immobiliare anche nel caso di acquisto di due appartamenti contigui allo scopo di riunirli in un'unica abitazione. Per i coniugi in regime di comunione legale, se uno dei coniugi non possiede i requisiti perché ad esempio è proprietario di un'abitazione acquistata prima del matrimonio, nel comune dove si intende acquistare la nuova casa, il beneficio fiscale spetta solo al 50% e solo per la quota del coniuge in possesso dei requisiti richiesti.

Alla registrazione obbligatoria del contratto preliminare si verseranno: le imposte di registro in misura fissa (168,00 euro); l'imposta di registro sugli acconti versati del 3% se il venditore è un privato; l'aliquota ridotta del 4% se il venditore è soggetto Iva.

E' possibile richiedere le agevolazioni per l'acquisto della prima casa: per immobili già costruiti; per immobili in corso di costruzione o allo stato rustico; per immobili in ristrutturazione (a condizione che una volta ultimati non siano da considerare 'di lusso');per l'acquisto di un'abitazione affittata o da affittare dopo l'acquisto.

L'acquirente dovrà dichiarare in atto:
- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa idonea ad abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile da acquistare;
- di non essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

L'Ufficio delle Entrate può verificare la sussistenza dei requisiti entro il termine di tre anni dall'acquisto. L'acquirente decade dalle agevolazioni se: le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false; se non ha trasferito entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato; se vende o dona l'abitazione nei primi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che non riacquisti entro un anno un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero dell'imposta (l'imposta ordinaria meno l'imposta già pagata) nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 % dell'imposta, oltre agli interessi di mora.



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