Affitto agevolato
La legge 8/1/2002 n. 2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14/1/2002, disciplina la presenza di affitti agevolati dedicati a particolari categorie.
Gli affitti agevolati, che spettano solo ai tipi di contratti di questo tipo (contratti di locazione convenzionati con durata minima di tre anni o due se non ci sono accordi tra i soggetti interessati) e non a quelli per studenti universitari e ai transitori, prevedono il pagamento dell'affitto mediante quote più basse del prezzo normale.
I contratti legati a queste agevolazioni includono l'abbassamento di alcune imposte quali l'ICI dal 6,9% al 4,9% e l'imposta di registro annua (dal 2% all’ 1,4%); prevedono inoltre una riduzione della detrazione Irpef del 40,5%.
Il canone dell'affitto agevolato viene aggiornato annualmente, ma non deve mai andare oltre il 75% delle modifiche dell'Ista.
Gli affitti agevolati nascono inoltre preventivamente, come accordi tra i vari organismi degli affittuari e dei proprietari e vengono spesso utilizzati nei comuni ad alta densità abitativa; variano in base alla zona in cui si trova la casa da affittare e in base alla presenza o meno di contratti territoriali previsti per determinati comuni.
Il proprietario può revocare il contratto dando un preavviso di sei mesi e solo se intende operare ristrutturazioni oppure usarlo per lui, coniugi, figli o parenti fino al secondo grado.
Allo scadere del contratto d'affitto agevolato, può avvenire la proroga dello stesso per altri due anni, in mancanza di accordi; se invece manca la disdetta di uno dei soggetti interessati, viene rinviato di tre.
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