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Acquistare casa: tutto quello che devi sapere sul compromesso


Il compromesso rappresenta una parte nevralgica per quel che concerne la compravendita di un immobile. È infatti da considerarsi come un punto di non ritorno, superato il quale, l’acquirente si impegna, anche economicamente nei confronti del bene da comprare. Il compromesso è in pratica il risultato di alcune concessioni fatte da entrambe le parti. Ha lo scopo di trovare un terreno comune su cui concordare l’acquisto dell’immobile. Il compromesso elimina le differenze e viene raggiunto con la mutua rettifica delle reciproche richieste.

Come avviene il compromesso

È possibile che le parti raggiungano il compromesso trattando direttamente o tramite l'intervento di un mediatore. E’ un accordo vincolante tra due o più parti al fine di definire alcuni aspetti del successivo contratto definitivo di compravendita. Il Compromesso consiste in una scrittura privata fra le parti all’interno della quale devono essere riportate tutte le clausole e tutte le condizioni che regoleranno il contratto definitivo.

Il compromesso in preparazione alla compravendita

La compravendita è un contratto disciplinato dagli art. dal 1470 fino al 1509 del codice civile. Rappresenta il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Si possono individuare due parti: il venditore che trasferisce il diritto ed il compratore, che si obbliga a pagare un prezzo, espresso in una somma di denaro, come corrispettivo. Per i beni immobili la vendita può essere a misura o a corpo, secondo che in contratto si faccia o meno riferimento all'estensione superficiaria del bene per la determinazione del prezzo. Il Contratto preliminare (compromesso) è dunque un particolare contratto con il quale le parti si obbligano alla stipula di un futuro contratto. Il preliminare è adoperato in via quasi esclusiva per vincolare le parti alla stipula di contratti ad effetti reali, quali la vendita o la permuta.

Nel codice civile gli articoli che regolano il contratto preliminare sono:

· articolo 1351 Contratto preliminare. - Il contratto preliminare e' nullo, se non e' fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

· articolo 2645 - bis Trascrizione di contratti preliminari. - omissis

· articolo 2775 - bis Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari. - omissis

· articolo 2825 - bis Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare. - omissis



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